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Firma elettronica: panoramica della giurisprudenza 2025

Tempo di lettura: 11 min

Data di modifica: 27 Settembre 2026

L’anno 2025 ha visto, senza sorpresa, un incremento del contenzioso in materia di firma elettronica. Non solo le decisioni sono state più numerose, ma hanno riguardato settori più diversificati, tra cui in particolare il leasing B2B, che fino ad ora sembrava relativamente preservato da tale fenomeno. Parallelamente, nel 2025 i giudici si sono mostrati più propensi a disconoscere la validità delle firme elettroniche, fornendo indicazioni di particolare interesse in merito alla messa in sicurezza dei processi di sottoscrizione e al rafforzamento dei fascicoli probatori prodotti.

Per questa panoramica delle decisioni pronunciate dalle corti d’appello in materia di firma elettronica nel 2025, abbiamo scelto un’impostazione che consenta di evidenziare sia gli aspetti in evoluzione sia quelli che rimangono invariati.

Indice

Punti salienti della giurisprudenza in materia di firma elettronica

  • Il numero di controversie relative alla firma elettronica rimane stabile in termini di volume, ma si estende in modo significativo al settore del leasing B2B, ormai spesso oggetto di contestazioni.
  • Nel 2025 i tribunali d’appello hanno respinto un numero maggiore di firme elettroniche, adottando un approccio più rigoroso rispetto al 2024.
  • Una persistente confusione tra firma elettronica qualificata e non qualificata compromette il riconoscimento giuridico delle firme.
  • I rifiuti sono dovuti principalmente a un’identificazione insufficiente del firmatario, spesso limitata a un indirizzo e-mail o a un numero di telefono.
  • I giudici richiedono un fascicolo probatorio leggibile, completo e chiaramente collegato al contratto firmato.
  • La qualità e l’organizzazione del fascicolo probatorio assumono un’importanza determinante, soprattutto nel leasing aziendale, dove la giurisprudenza è più severa.

Qualche decisione in più, qualche rifiuto in più e un’espansione verso il settore B2B

Per l’anno 2025, i tribunali d’appello hanno emesso circa 200 sentenze in materia di firma elettronica, ovvero più o meno lo stesso numero del 2024. Come lo scorso anno, tali sentenze riguardano prevalentemente i crediti al consumo, ma non solo: si registrano casi relativi all’apertura di conti bancari [1], ai mutui immobiliari [2] e, soprattutto, un numero nettamente superiore di contratti di leasing stipulati tra operatori commerciali [3].

La posta in gioco finanziaria delle controversie è sostanzialmente la stessa del 2024 (dell’ordine di alcune migliaia fino a alcune decine di migliaia di euro). Non si ricorre quindi a periti giudiziari, il che mantiene il dibattito su un piano poco tecnico.

Un’accoglienza meno favorevole nei confronti della firma elettronica, ma un miglioramento della qualità delle decisioni

Nel 2024 avevamo osservato che, nel complesso, i giudici accoglievano favorevolmente la firma elettronica. Ciò vale tuttora, ma in modo più sfumato, poiché la percentuale di rifiuti è raddoppiata.

Proprio come lo scorso anno, si riscontrano notevoli disparità da una giurisdizione all’altra. Un fatto nuovo e incoraggiante è che quest’anno, in alcune giurisdizioni, sono emerse motivazioni interessanti e ben strutturate [4], che denotano una buona comprensione sia giuridica che tecnica del concetto di firma elettronica. Purtroppo, in un numero ancora elevato di giurisdizioni, la confusione tra firma elettronica qualificata e non qualificata è ancora molto diffusa.

Una confusione sempre più preoccupante tra firma elettronica qualificata e non qualificata

Si osserva, come nel 2024, una diffusa incomprensione di cosa sia una firma elettronica qualificata, sia da parte degli avvocati che dei magistrati. Si ricorda infatti che tale qualifica può derivare esclusivamente dalla dimostrazione, da un lato, dell’utilizzo di un certificato elettronico qualificato e, dall’altro, di un dispositivo di creazione di firma qualificato. Ma occorre anche saper interpretare le attestazioni di conformità che lo dimostrano, e tale competenza sembra del tutto assente, sia tra i consulenti legali che sostengono che la firma sia qualificata quando evidentemente non lo è, e i magistrati che ravvisano una presunzione di affidabilità (riservata alla firma qualificata ai sensi dell’art. 1367 del Codice civile) laddove non ve ne è alcuna. Si possono persino citare alcuni esempi degni di nota in materia [5]. Se questi possono far sorridere, ciò non toglie nulla al carattere preoccupante di questa persistente confusione poiché, come già sottolineavamo lo scorso anno, fa temere che le «vere » firme qualificate, presunte affidabili, che stanno iniziando a fare la loro comparsa nel settore dell’avvio di rapporti bancari, non vengano riconosciute come tali e corrano il rischio di essere respinte, proprio mentre gli istituti che le utilizzano si aspettano da esse la massima affidabilità giuridica.

Analisi dei casi di rigetto da parte dell’autorità giudiziaria della firma elettronica

Le situazioni in cui il giudice rifiuta di riconoscere la validità di una firma elettronica rientrano essenzialmente in tre categorie: identificazione non corretta del firmatario, presentazione inadeguata del fascicolo e, più raramente, file probatorio non prodotto o incomprensibile.

Frode d’identità

In alcuni casi, la frode relativa all’identità del mutuatario è stata accertata. Ad esempio, nel caso giudicato a Nîmes [6], il truffatore si era spacciato per il rappresentante di una società di rinegoziazione del credito e aveva utilizzato i documenti d’identità che aveva raccolto per sottoscrivere online un prestito a proprio vantaggio presso Carrefour Banque. Oppure, in un altro caso giudicato a Lione [7], l’istituto di credito (Younited) era stato indotto in errore da documenti falsificati: «Il sig. [I] dimostra, sulla base di tali documenti, che non è stato lui a sottoscrivere il prestito oggetto della controversia, che i documenti consegnati alla società Younited sono stati falsificati, che i fondi sono stati versati su un conto di cui non è mai stato titolare e che la persona che ha effettuato l’operazione di firma elettronica si è appropriata fraudolentemente della sua identità… La colpa commessa dalla società Younited non è accertata nel caso di specie, poiché le falsificazioni apportate ai documenti giustificativi della situazione del mutuatario non potevano essere individuate da un lettore normalmente attento.»

Quest’ultimo caso evidenzia, per inciso, il vantaggio del servizio di firma elettronica avanzata conforme alla norma ETSI 319-411-1, che impone una verifica da parte del fornitore di servizi di fiducia dell’autenticità del documento di identità, la quale avviene generalmente tramite servizi automatizzati altamente efficienti. Attualmente si ricorre spesso a firme avanzate non conformi alla norma sopra citata con la motivazione che sia controproducente esigere che il firmatario carichi il proprio documento d’identità, ma ciò è certamente deplorevole.

Mancanza di una prova convincente della verifica dell’identità del firmatario

I giudici si dimostrano talvolta poco inclini a riconoscere il valore degli indizi presentati dagli istituti finanziari, come nel caso in esame [8], in cui la società Sogéfinancement sosteneva che, per sottoscrivere il credito, la mutuataria avesse dovuto accedere a un’area personale di cui solo lei era in possesso dei codici di accesso: «Sottolineando che la firma elettronica dell’offerta di credito era subordinata al previo accesso all’area clienti online della signora [N], di cui solo quest’ultima conosce le credenziali personali e riservate, la società Sogéfinancement ne deduce che solo la convenuta, di cui produce peraltro la copia del documento d’identità, possa essere la firmataria del credito in questione. Il ragionamento proposto dall’appellante avrebbe potuto essere utile se fosse stato corredato della prova dei fatti ivi esposti. La società Sogéfinancement non produce tuttavia alcuna prova del fatto che la signora [N] si sia identificata tramite il sistema sicuro di banca online della Société Générale, né tantomeno la prova che la convenuta sia cliente della Société Générale».

La sentenza è severa, ma ricorda che un fascicolo relativo alla firma elettronica non deve limitarsi a fornire un unico indizio dell’identificazione del firmatario, bensì diversi indizi, che costituiscano un insieme coerente e documentato.

Il ricorso ai dati di autenticazione comunemente utilizzati, ovvero l’indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare del firmatario (sul quale riceve un codice al momento della firma), non è sempre accolto favorevolmente. Ad esempio, nel caso della firma elettronica di un contratto di leasing aziendale in cui il firmatario era stato autenticato esclusivamente tramite il proprio indirizzo e-mail [9]: «Pertanto, l’autenticazione in questione, mediante il semplice utilizzo di una casella di posta elettronica, non consente di stabilire un nesso univoco con il firmatario né un controllo esclusivo da parte dello stesso. La firma non costituisce una firma elettronica avanzata». Sempre nel contesto del leasing aziendale, diverse corti d’appello hanno recentemente respinto la firma elettronica in quanto le autenticazioni tramite il semplice indirizzo e-mail e il numero di cellulare non sono state ritenute sufficienti: «A questo proposito, occorre osservare che in entrambi i fascicoli probatori l’autore della firma elettronica è identificato esclusivamente mediante il riferimento a un indirizzo e-mail e a un numero di cellulare, il che appare insufficiente per autenticare le firme apposte sul contratto e sul verbale di consegna [10]. »; oppure ancora: « Il fascicolo probatorio e l’attestato di conformità creati dalla società Yousign, e prodotti da Loxit come documenti n. 22, 23 e 24, non consentono di identificare chiaramente il firmatario come la società Cdm Services [11]. Infatti, l’indirizzo e-mail di verifica «[E-mail 5]» non corrisponde né all’identificazione della firmataria del contratto, ovvero la signora [Y] [Z], né alla società Cdm Services, e il numero di telefono al quale è stato inviato il codice di sicurezza tramite SMS non è associato ad alcun utente identificato.»

Sempre nell’ambito di un contratto di leasing professionale [12], è stato ritenuto che il semplice ricorso a un indirizzo e-mail generico, senza ulteriori mezzi di autenticazione, non potesse costituire una prova di identità: «Inoltre, né nel contratto di locazione né negli elementi probatori trasmessi viene mai precisato che il sig. [L] [Y] abbia firmato a nome del Comune di [Località 2], controparte contrattuale. Soprattutto, risulta che la firma semplice abbia richiesto un’autenticazione tramite un link inviato all’indirizzo e-mail generico del Comune, senza convalida della firma mediante un codice di convalida ricevuto via SMS né verifica del documento d’identità del sindaco, il signor [L] [Y].»

E in un caso interessante esaminato dalla Corte d’appello di Versailles [13], il giudice constata che la banca omette di produrre qualsiasi elemento che consenta di identificare il firmatario, in una situazione in cui la firma era stata manifestamente apposta di persona ma in cui nulla consentiva di verificare le verifiche che si sosteneva fossero state effettuate: Tuttavia, non risulta giustificata alcuna verifica dell’identità del firmatario da parte della ricorrente, il che non può desumersi dalle sole indicazioni riportate nel contratto secondo cui il sig. [O] abbia riconosciuto «di aver presentato alla LCL un documento di identità in corso di validità e un certificato di residenza risalente a meno di tre mesi prima», documenti che, per di più, non sono stati allegati al fascicolo del procedimento.»

Non sussiste alcun nesso tra la firma e l’atto

In un caso giudicato a settembre dalla Corte d’appello di Orléans, [14] il giudice constata chela data e l’ora riportate sul contratto e sul file di prova sono identiche, ma, ciononostante, non sussiste alcun altro nesso tra il contratto e il file di prova: nessun riferimento al numero di contratto né tantomeno al suo titolo nel file probatorio, né alcun riferimento comune tra il contratto e il file. Ne deduce che: «la Corte non può che constatare che il Crédit Mutuel non produce gli elementi che consentirebbero di collegare la firma elettronica di cui si avvale ai due accordi che presenta come firmati elettronicamente dalla signora [T] il 5 giugno 2021».

Analogamente, in una causa sottoposta alla Corte d’appello di Caen [15] relativa a un leasing aziendale, la mancata indicazione del numero di riferimento del contratto nel fascicolo probatorio ha indotto il giudice a dichiarare nulla la firma: «né il numero del contratto di locazione 058-50522 né il suo oggetto sono riportati nei certificati di esecuzione e nel fascicolo probatorio».

File di prova illeggibile

I magistrati a volte sono infastiditi dal dover decifrare un linguaggio incomprensibile, e li si può comprendere: «Per giustificare la firma apposta dalla signora [R] su tale convenzione relativa alla gestione del conto bancario, ella produce un documento denominato “fascicolo probatorio” che consiste esclusivamente in una successione di codici inutilizzabili dal tribunale, senza alcuna attestazione di alcun tipo. Nulla permette di determinare, alla luce di tale documento, chi fosse il terzo di fiducia» [16]. Tali situazioni comportano un rifiuto sistematico della firma.

Mancata presentazione del file di prova

Da diversi anni la presentazione del file di prova costituisce un requisito minimo affinché i giudici riconoscano la firma elettronica. La mancata presentazione comporta un rigetto quasi sistematico [17]. E a maggior ragione quando non viene prodotto alcun altro elemento idoneo a corroborare la firma elettronica: «Pertanto, non vengono versati agli atti né un file probatorio che ricostruisca la cronologia della transazione, né un certificato di conformità rilasciato a una qualsiasi società che attesti la fornitura di servizi di fiducia conformi al regolamento europeo 910/2014, né un documento che attesti l’archiviazione della transazione, né un certificato PSCE» [18].

Ciò che si aspettano i giudici

Per l’anno 2024 abbiamo rilevato una stabilizzazione del corpus probatorio richiesto dai giudici per convincerli della validità della procedura di firma elettronica adottata. La stessa osservazione vale per il 2025.

Rimane indispensabile la produzione del file probatorio associato al contratto firmato, leggibile e contenente in chiaro le informazioni rilevanti relative alla transazione (nomi delle parti, atto firmato, data e ora, dati di autenticazione della firma, ad esempio numero di cellulare e indirizzo e-mail). Il file deve obbligatoriamente riportare un riferimento comune (in genere un numero) al contratto firmato, poiché i giudici lo considerano il «collegamento» di cui all’art. 1367, comma 2, del Codice civile che definisce la firma elettronica.

Sono inoltre sempre richiesti i certificati di conformità, in vigore al momento della firma dell’atto, applicabili alla procedura di firma adottata.

Anche i documenti che attestano l’identità del firmatario costituiscono un elemento importante: documento d’identità, vari documenti giustificativi. La presentazione di una guida esplicativa generica della procedura adottata è sempre apprezzata dai magistrati e, infine, non si deve trascurare di citare gli elementi estrinseci che tendono a corroborare l’effettiva firma dell’atto.

L’analisi della giurisprudenza del 2025 consente di aggiungere a quanto sopra un dibattito più recente incentrato sulla dicitura «firmato elettronicamente» sul contratto, che è ormai sistematicamente richiesta ogniqualvolta venga utilizzato un procedimento elettronico e la cui presenza – o assenza – viene rilevata in circa un terzo delle sentenze emesse [19]. Tuttavia, questa sola menzione apposta nel campo della firma del contratto non è sufficiente a convincere il giudice dell’affidabilità della firma e non esonera dall’obbligo di produrre il resto della documentazione. Un numero consistente di sentenze rileva infatti che «non si può dedurre dalla semplice dicitura “Firmato elettronicamente il: 29/03/2019 – Sig. [B] [O]” che tale documento sia stato effettivamente firmato in tal modo da quest’ultimo » [20].

Ancora scarsa attenzione alla conservazione con valore probatorio

Affinché un contratto firmato elettronicamente conservi il proprio valore nel tempo, è necessario depositarlo in un sistema di “archivio con valore probatorio”. La maggior parte dei fornitori di servizi di fiducia offre questa opzione, tramite connettori che consentono il deposito in archivio immediatamente dopo la firma di tutte le parti. In alcune sentenze si fa menzione dell’esistenza, tra gli atti prodotti, di una «attestazione di conformità relativa alle modalità di conservazione degli archivi elettronici rilasciata da CDC Arkhinéo [21]», senza tuttavia trarne alcuna conseguenza. Al contrario, l’assenza di questo tipo di attestato, o anche di qualsiasi menzione relativa all’archiviazione, non è attualmente tale da mettere in discussione la validità della firma.

Prospettive

Il contenzioso in materia di firma elettronica, alla luce delle sentenze emesse nel 2025, evidenzia diverse tendenze: al di là di una persistente incomprensione riguardo alla firma qualificata, nel 2025 si è registrato un aumento dei casi di rigetto, con una percentuale proporzionalmente molto più elevata nei casi relativi al leasing aziendale, il che dovrebbe indurre i professionisti del settore a una maggiore cautela. Si osserva, di conseguenza, l’emergere di un’ottima conoscenza della materia in seno ad alcune giurisdizioni, il che implica una maggiore cura nella presentazione dei fascicoli che, attualmente, risulta talvolta molto carente.

Riferimenti

[1] Corte d’Appello di Parigi, 10 aprile 2025, n. di registro 24/00189

[2] 21 maggio 2025 RG n. 24/00700

[3] Ad esempio: Corte d’Appello di Metz, 29 luglio 2025, RG n. 23/02320

[4] Si possono citare in particolare: Corte d’Appello di Versailles, 24 settembre 2025, RG n. 23/05058; Corte d’Appello di Orléans, 4 settembre 2025, RG n. 23/02217; Corte d’Appello di Caen, 5 agosto 2025, RG n. 22/02396; Corte d’Appello di Riom, 30 luglio 2025, RG n. 24/01381; Corte d’Appello di Metz, 29 luglio 2025, RG n. 23/02320; Corte d’Appello di Bourges, 27 giugno 2025, RG n. 24/00906; Corte d’Appello di Colmar, 10 giugno 2025, RG n. 24/02638; Corte d’Appello di Versailles, 27 maggio 2025, RG n. 24/04844; Corte d’Appello di Versailles, 27 maggio 2025, RG n. 24/04352; Corte d’Appello di Caen, 15 maggio 2025, RG n. 24/01282; Corte d’Appello di Versailles, 29 aprile 2025, RG n. 24/04372; Corte d’Appello di Amiens, 24 aprile 2025, RG n. 23/04010; Corte d’Appello di Colmar, 31 marzo 2025, RG n. 23/03270; Corte d’Appello di Riom, 12 febbraio 2025, RG n. 24/00281

[5] Ad esempio: Corte d’Appello di Lione, 11 settembre 2025, RG n. 21/05763: «Il fascicolo probatorio relativo al primo contratto, redatto dalla società Almerys, fornitore di servizi di gestione delle prove, riporta il numero di transazione xxx e indica che il signor [D] [W], di cui è indicata la data di nascita, sia identificato tramite il proprio numero di cellulare, che è specificato, nonché tramite il proprio indirizzo e-mail. Di conseguenza, la società Locam beneficia della presunzione di affidabilità della firma elettronica»; oppure Corte d’Appello di Lione, 26 giugno 2025, RG n. 23/05477: «Poiché i suddetti file probatori costituiscono certificati qualificati di firma elettronica, si presume che il signor [V] abbia firmato le offerte preliminari di prestito in questione fino a prova contraria.»

[6] Corte d’Appello di Nîmes, 4 settembre 2025, RG n. 24/01605

[7] Corte d’Appello di Lione, 4 settembre 2025, RG n. 23/06811

[8] Corte d’Appello di Orléans, 4 settembre 2025, RG n. 23/02217

[9] Corte d’Appello di Rennes, 3 giugno 2025, n. di registro 24/02587

[10] Corte d’Appello di Lione, 19 giugno 2025, n. di registro 22/07107

[11] Corte d’Appello di Tolosa, 27 maggio 2025, RG n. 23/00301

[12] Corte d’Appello di Caen, 5 agosto 2025, RG n. 22/02396

[13] Corte d’Appello di Versailles, 30 settembre 2025, RG n. 24/06558

[14] Corte d’Appello di Orléans, 11 settembre 2025, RG n. 24/00744

[15] Corte d’Appello di Caen, 5 agosto 2025, RG n. 22/02396; idem: Corte d’Appello di Amiens, 9 settembre 2025, RG n. 23/00031

[16] Corte d’Appello di Parigi, 10 luglio 2025, n. di registro 24/06433

[17] Si veda, ad esempio: Corte d’Appello di Parigi, 25 settembre 2025, RG n. 24/12895; Corte d’Appello di Parigi, 15 maggio 2025, RG n. 24/02969

[18] Corte d’Appello di Parigi, 10 luglio 2025, n. di registro 24/08844

[19] Ad esempio: Corte d’appello di Douai, 9 ottobre 2025, RG n. 23/02718; Corte d’appello di Amiens, 9 settembre 2025, RG n. 23/00031

[20] In particolare: Corte d’Appello di Parigi, 19 giugno 2025, RG n. 23/15092; Corte d’Appello di Parigi, 15 maggio 2025, RG n. 24/02375; Corte d’Appello di Versailles, 29 aprile 2025, RG n. 24/04372; Corte d’Appello di Rouen, 10 aprile 2025, RG n. 24/01774; Corte d’Appello di Parigi, 10 aprile 2025, RG n. 23/19207; Corte d’Appello di Parigi, 3 aprile 2025, RG n. 23/19316; Corte d’Appello di Riom, 19 marzo 2025, RG n. 24/00497; Corte d’Appello di Douai, 27 febbraio 2025, RG n. 23/00938

[21] Corte d’Appello di Douai, 9 ottobre 2025, n. di registro 23/02718

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  • Isabelle Renard avocate

    Isabelle Renard è avvocata presso il Foro di Parigi, specializzata nel diritto delle nuove tecnologie e nel diritto della proprietà intellettuale.

    Laureata in ingegneria presso l'INPG (1978) e dottore in Scienze dell'Università Paris XI (1980), ha iniziato la propria carriera come ingegnera in un importante gruppo industriale, lavorando per diversi anni negli Stati Uniti. Attratta dalle problematiche della negoziazione e della gestione contrattuale in un contesto internazionale, si è rapidamente interessata alle difficoltà di comunicazione tra ingegneri e giuristi.

    Questa esperienza l'ha portata a intraprendere gli studi di giurisprudenza negli anni Novanta, conseguendo un Master in diritto degli affari internazionali (Università Paris I) e un DEA in diritto degli affari (Università Paris II). Nel 1999 ha prestato giuramento come avvocata, avviando una nuova fase della propria carriera professionale.

    Grazie alla sua duplice formazione scientifica e giuridica, Isabelle Renard si è naturalmente orientata verso il diritto delle tecnologie e la tutela dell'innovazione. Ha esercitato la professione come socia in importanti studi legali d'affari di Parigi, prima di fondare il proprio studio nel 2014.

    Assiste i propri clienti su tutte le principali questioni legate alla trasformazione digitale, tra cui dematerializzazione documentale, firma elettronica, GDPR, intelligenza artificiale e blockchain. Apprezzata per il suo pragmatismo e la sua capacità di risposta, ricerca costantemente un equilibrio tra certezza giuridica ed esigenze operative.