Aspetti da tenere presenti in merito ai titoli trasferibili in formato elettronico
- Un titolo trasferibile in formato elettronico ha lo stesso valore di un titolo cartaceo qualora venga impiegato un metodo affidabile , conformemente alla legge modello dell’UNCITRAL del 2017.
- Il titolare è colui che detiene il controllo esclusivo del titolo. Il trasferimento di tale controllo comporta il trasferimento del diritto.
- Tredici Stati hanno recepito questa legge modello o ne hanno tratto ispirazione. È il caso del Regno Unito e della Francia, unico Stato membro dell’Unione europea ad averla recepita alla data di pubblicazione dell’articolo.
Che cos’è un titolo trasferibile in formato elettronico?
All’articolo 14, la legge del 13 giugno 2024 definisce un titolo trasferibile come qualsiasi documento scritto che rappresenti un bene o un diritto e che conferisca al suo titolare il diritto di esigere l’adempimento dell’obbligazione e di trasferire tale diritto.
Dietro questa definizione giuridica, che può sembrare astratta, si celano due categorie di documenti ben note alle imprese: in primo luogo i titoli di credito, quali la cambiale e la cambiale a ordine, che hanno per oggetto una somma di denaro; in secondo luogo, i titoli rappresentativi di merci, quali la polizza di carico marittima o fluviale, la ricevuta o il warrant, che danno accesso a un bene fisico. Il testo si riferisce più in generale a qualsiasi titolo all’ordine o al portatore che risponda a tale definizione.
Il legislatore esclude espressamente dal campo di applicazione dei titoli trasferibili i seguenti documenti:
- gli strumenti finanziari soggetti a un regime specifico;
- gli assegni bancari e postali;
- i buoni di cassa;
- i titoli di pagamento speciali dematerializzati;
- i titoli all'ordine relativi alla costituzione di pegno sull'azienda;
- le ricevute di deposito;
- le copie esecutive relative a crediti ipotecari all’ordine.
Il punto critico della dematerializzazione prima della legge del 13 giugno 2024
Il titolare di una polizza di carico marittima può esigere la consegna della merce, non perché essa provi un diritto, ma perché è in possesso di un documento in cui tale diritto è sancito. La consegna dell’unico esemplare cartaceo trasferisce quindi tale prerogativa, con la semplice formalità della sua girata.
Il meccanismo si basa quindi sul fatto che il titolo cartaceo è un documento unico. Chi ne cede la possesso non ne è più in possesso e non può più farne valere i diritti.
Un fichier dématérialisé peut contourner cette protection apportée par l’unicité du document papier. Il se copie à l’identique et une personne peut l’envoyer tout en conservant une copie. Pour permettre la dématérialisation des titres transférables, il est donc impératif de mettre en place un système sécurisé garantissant l’unicité du titre et le contrôle exclusif de son porteur.
Le sfide della dematerializzazione dei titoli trasferibili
La polizza di carico marittima svolge da sola tre funzioni. Essa ha il valore di:
- ricevuta della merce imbarcata;
- prova del contratto di trasporto;
- documento che consente di richiederne la consegna a destinazione.
È proprio quest’ultima funzione a spiegare perché la banca accetta di finanziare l’operazione: finché è in possesso del documento, nessun altro può ritirare il carico.
Il supporto cartaceo fatica a stare al passo con il ritmo delle operazioni commerciali. La lentezza della sua trasmissione induce i vari soggetti coinvolti a ricorrere a soluzioni alternative.
Ad esempio, quando il titolo di trasporto giunge dopo la nave, il destinatario firma all’arrivo una lettera di garanzia, nella maggior parte dei casi avallata dalla propria banca. Il vettore accetta quindi di consegnare la merce senza che venga presentato il polizza di carico. Ma questa soluzione ha un costo: il vettore rimane esposto ai reclami del legittimo portatore della polizza di carico, ovvero colui al quale il titolo è stato girato, qualora questi si presenti in un secondo momento, e la banca che ha garantito la lettera dovrà rispondere al posto suo. Per quanto riguarda l’acquirente, egli non può rivendere il carico finché non ha ricevuto la polizza di carico, anche se ha già preso possesso della merce.
Un titolo trasferibile elettronicamente elimina la causa di tali difficoltà. Esso circola alla velocità dell’informazione e giunge a destinazione prima della nave. Accelera inoltre i flussi finanziari: la banca riceve prima il titolo che garantisce il proprio finanziamento e il venditore viene pagato più rapidamente. Ogni trasferimento lascia una traccia che le parti possono esibire in caso di contestazione.
In che modo circola un titolo trasferibile elettronicamente?
La legge francese sostituisce il concetto di possesso con una nuova nozione: il controllo esclusivo. Il titolare di un titolo trasferibile in formato elettronico è colui che ne dispone ed è l’unico a poterne esigere l’esecuzione, modificarlo o trasferirlo (art. 15, II).
Il diritto si trasmette attraverso tale controllo, laddove un tempo il documento passava di mano in mano (art. 15, V). È proprio il carattere esclusivo del controllo a sostenere l’intero meccanismo: il cedente perde la propria capacità di agire nel momento in cui il successivo la acquisisce. Ogni passaggio lascia una traccia.
Nell’esempio del carico marittimo, il controllo del titolo passa dallo spedizioniere alla sua banca, che lo conserva fino a quando non viene effettuato il pagamento. Detenerne il controllo esclusivo equivale a detenere il diritto di esigere la consegna del carico, il che è sufficiente a garantire la banca. Dopo il pagamento, il titolo e quindi il controllo passano all’acquirente. Quest’ultimo ottiene quindi la consegna dal vettore a destinazione.
La legge prevede la possibilità di convertire un titolo cartaceo in titolo elettronico e viceversa, salvo diversa indicazione riportata sul titolo al momento della sua emissione. Tale cambiamento di supporto avviene secondo le modalità concordate tra le parti interessate (art. 16, II della legge; art. 4 del decreto n. 2025-811).
Il quadro giuridico dei titoli trasferibili in formato elettronico
La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha adottato nel 2017 una legge modello sui documenti trasferibili elettronici, la MLETR (Model Law on Electronic Transferable Records). Essa propone ai legislatori nazionali un modello di equivalenza tra il titolo cartaceo e la sua versione elettronica, lasciando loro al contempo un margine di discrezionalità.
Ad oggi, 13 Stati l’hanno recepita o ne hanno tratto ispirazione, tra cui il Regno Unito conl’Electronic Trade Documents Act 2023, Singapore e la Cina. La Francia è l’unico Stato membro dell’Unione europea ad averla recepita finora.
Il quadro normativo francese
La legge del 13 giugno 2024 e il decreto del 12 agosto 2025 prevedono una soluzione rigorosa: il metodo affidabile. In pratica, il titolo elettronico produce gli stessi effetti del titolo cartaceo quando un metodo affidabile soddisfa i cinque obiettivi seguenti:
- garantire l’unicità del titolo;
- identificare chi lo indossa;
- garantirgli il controllo esclusivo;
- identificare i firmatari e i successivi titolari;
- preservare l'integrità del documento, tenendo traccia delle modifiche apportate.
Il decreto aggiunge un’ulteriore condizione non prevista dalla MLETR: il processo deve essere stato oggetto di una certificazione rilasciata da meno di cinque anni, senza riserve significative, da un organismo indipendente. L’AFNOR e InfoCert collaborano all’elaborazione di un quadro di riferimento e di una griglia di audit destinati alla certificazione di tali processi.
I requisiti normativi nel Regno Unito
Il Regno Unito ha adottato una normativa prima della Francia conl’Electronic Trade Documents Act del 20 luglio 2023. Il suo articolo 2, paragrafo 2, elenca le cinque funzioni che il sistema deve svolgere:
- identificare il documento in modo da distinguerlo dalle sue copie;
- proteggerlo da qualsiasi modifica non autorizzata;
- garantire che solo una persona alla volta possa esercitarne il controllo;
- consentire a chi esercita tale controllo di dimostrarlo;
- garantire che il trasferimento privi il cedente della capacità di esercitare tale controllo.
Il legislatore britannico non ha previsto alcun organismo di certificazione. Spetta ai tribunali valutare, caso per caso, l’affidabilità della procedura.
Mancanza di normativa in Italia e in Spagna
Questi due Paesi non hanno, per il momento, adottato una normativa equivalente alla MLETR. Per ovviare a tale situazione e poter ricorrere ai titoli trasferibili elettronici, gli operatori marittimi, ad esempio, sottopongono i propri contratti a una legislazione straniera, nella maggior parte dei casi quella britannica.
La normativa dell’Unione europea
Nessuno strumento europeo tratta specificamente i titoli trasferibili elettronici. Il quadro di riferimento comune rimane quindi il regolamento eIDAS, applicabile nei 27 Stati membri, il che rende il sistema francese trasferibile agli altri mercati.
Quale ruolo rivestono i servizi di fiducia digitale?
Nel diritto francese, il decreto attuativo non si limita a enunciare gli obiettivi del metodo affidabile, ma indica anche i meccanismi che consentono di raggiungerli. Questi ultimi derivano direttamente dal regolamento eIDAS:
- l’identificazione dei successivi titolari richiede un mezzo di identificazione elettronica certificato o notificato con un livello di garanzia sostanziale (art. 2, 4°);
- l'intégrité suppose un historique de chaque action et un rapport d'intégrité depuis la création du titre (art. 2, 5°), ce que documentent l'horodatage qualifié et le cachet électronique qualifié ;
- l'intégrité est présumée lorsque le titre est conservé par un service d'archivage électronique répondant au règlement eIDAS (art. 2, 5°, al. 2), service de confiance consacré par eIDAS 2 et précisé par le règlement d'exécution (UE) 2025/2532.
L’ultimo punto inverte l’onere della prova creando una presunzione: spetta a chi contesta l’integrità del titolo dimostrare che essa sia stata compromessa.
Questi elementi, di per sé, non costituiscono un metodo affidabile. L’affidabilità di tale metodo va valutata nell’ambito dell’intero processo e della sua certificazione da parte di un organismo indipendente.
Cette combinaison n’est pas inédite. Dans le secteur de la construction routière, la norme NF P98-750 l’applique aux bons de livraison d’enrobés, documents qui attestent les quantités livrées, déclenchent la facturation et servent de référence en cas de litige. Horodatage qualifié à l’émission, cachet électronique de l’émetteur et archivage sécurisé : le document numérique est ainsi vérifiable tout au long de son cycle de vie.
Il titolo trasferibile per via elettronica introduce due requisiti che la bolla di consegna non deve soddisfare: l’unicità e il controllo esclusivo da parte del suo titolare.
Conclusione: un quadro giuridico già definito, ma criteri ancora da definire
La Francia funge da laboratorio. Essendo l’unico Stato membro dell’Unione europea dotato di un quadro normativo nazionale, ha optato per la soluzione più rigorosa, imponendo una certificazione preventiva del processo. I criteri che ne consentiranno il rilascio devono ancora essere definiti. I lavori avviati dall’ICC e dall’AFNOR saranno determinanti per stabilire le modalità di valutazione dell’affidabilità di un metodo.
Le aziende non hanno tuttavia alcun interesse ad aspettare. È opportuno individuare sin d’ora i titoli in questione nei propri flussi e assicurarsi che, in caso di contestazione, sia possibile produrre la cronologia di ogni operazione.
Soluzioni come Evidency consentono di apporre un timbro temporale, sigillare e archiviare ogni fase del ciclo di vita del titolo.



